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Sez. 2, Sentenza n. 6804 del 02/02/2005 Cc. (dep. 22/02/2005) Rv. 231108 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa | Violazione del termine di dieci giorni per il deposito - Decadenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231108-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa

Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 408, terzo comma, cod. proc. pen. per la presentazione dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, è ordinatorio e il suo mancato rispetto non comporta la decadenza, perchè, diversamente, si configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi si è attivato per tempo chiedendo al P.M. di conoscere gli sviluppi del procedimento, che verrebbe ad essere penalizzato da un termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, e chi invece tale procedura non ha seguito provvedendo ad assumere aliunde informazioni circa la presentazione della richiesta di archiviazione, che sarebbe invece legittimato a proporre opposizione in qualunque momento purchè antecendente alla decisione del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)