Sez. 6, Sentenza n. 9891 del 15/06/1995 Ud. (dep. 27/09/1995) Rv. 202645 - 01
Stupefacenti - In genere | Attenuante di cui all'art. 73, settimo comma D.P.R. n. 309/90 (utile collaborazione) - Condizioni: offerta di elementi idonei a neutralizzare l'illecito traffico, con l'esclusione di ogni reticenza - Fattispecie: mancata rivelazione delle fonti di approvvigionamento della droga - Diniego dell'attenuante.
Stupefacenti - In genere
Ai fini dell'attenuante di cui all'art. 73, settimo comma del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il collaboratore deve essere in grado di fornire elementi idonei a neutralizzare l'illecito traffico, mediante l'individuazione dei responsabili ai vari livelli o le necessarie indicazioni per la sottrazione delle risorse strumentali alla commissione dei delitti e deve porre le proprie conoscenze a disposizione degli inquirenti, senza alcuna reticenza. (Fattispecie nella quale l'attenuante รจ stata negata, sul rilievo che gli imputati non avevano rilevato le fonti di approvvigionamento della droga, che essi, per il ruolo svolto, di trasportatori, dovevano conoscere).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)