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Sez. 1, Sentenza n. 32203 del 26/06/2015 Cc. (dep. 22/07/2015) Rv. 264293 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Diniego - Valutazione negativa basata su rapporto disciplinare seguito da sanzione annullata per irregolarità formale - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264293-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)