diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 08/10/2020 Cc. (dep. 08/04/2021) Rv. 280985 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Rapporto disciplinare viziato per omessa contestazione o non seguito da sanzione - Rilevanza ai fini del rigetto - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280985-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)