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Sez. L, Sentenza n. 2837 del 09/05/1984 (Rv. 434873 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - OCCORSO IN OCCASIONE DELL'USO DI UN MEZZO DI TRASPORTO DIVERSO DA QUELLO PUBBLICO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1984-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434873-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - OCCORSO IN OCCASIONE DELL'USO DI UN MEZZO DI TRASPORTO DIVERSO DA QUELLO PUBBLICO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTENUTO.*

Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, occorso ad un lavoratore il quale abbia fatto uso di un mezzo di trasporto diverso da quelli pubblici, il giudice del merito deve accertare se le esigenze e le modalità della specifica prestazione lavorativa siano tali da determinare la necessità di detto uso, all'uopo valutando se i mezzi pubblici coprano l'intero percorso da compiere e, nell'ipotesi negativa, se la residua distanza possa essere ragionevolmente percorsa a piedi, dovendosi, peraltro, escludere dal novero di tali ultimi mezzi l'auto pubblica (cosiddetto "taxi"), il cui servizio sebbene soggetto a licenza amministrativa e offerto al pubblico, rimane di natura non collettiva, ma individuale, né implica l'osservanza di orari predeterminati, sicché la sua utilizzabilità non si pone come idonea a determinare il carattere elettivo del rischio corso dall'infortunato che si sia servito di mezzi diversi. (V 3273/82, mass n 421237; (V 3495/79, mass n 399906; (V 1536/78, mass n 390912).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)