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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24170 del 29/11/2010 (Rv. 614930 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | CERTALEX - Decreto di espulsione dello straniero - Obbligo di traduzione - Deroga - Conoscenza della lingua italiana - Necessità di motivazione.
Stato
decisa il 2010-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614930-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)