Sez. 1, Sentenza n. 25362 del 29/11/2006 (Rv. 595195 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione - Deroga - Portata - Presupposti - Relativa attestazione dell'autorità procedente - Valore - Sindacato del giudice - Esclusione - Dichiarazione, ex art. 3 del d.P.R. n. 334 del 2004, relativa alla indisponibilità di interprete della specifica lingua conosciuta dallo straniero - Traduzione in una delle tre lingue predeterminate dall'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Validità del decreto - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all'art. 13, comma 7, del d.lgs. 286 del 1998 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo. In particolare, come chiarito dall'art. 3 del d.P.R. n. 334 del 2004, che detta norme regolamentari e di attuazione del citato art.13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, sempre che il giudice non accerti la sufficiente conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana, l'attestazione da parte dell'autorità procedente della indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero della sintesi del contenuto del decreto di espulsione è condizione sufficiente per la validità della traduzione in una delle predette tre lingue, per le quali l'interessato abbia indicato preferenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato il decreto di espulsione emesso dal giudice di pace che aveva ritenuto congrua la motivazione della mancata traduzione dello stesso nella specifica lingua conosciuta dallo straniero, fondata sulla espressione <<considerata l'impossibilità di reperire al momento un interprete della lingua conosciuta allo straniero>>, non trattandosi di mera clausola di stile, ma di un'attestazione, da parte dell'amministrazione, della impossibilità di detta traduzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 18/10/2004 num. 334 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)