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Sez. 5, Sentenza n. 4320 del 07/10/2008 Cc. (dep. 30/01/2009) Rv. 242940 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Inammissibilità della opposizione - Motivazione carente in ordine all'irrilevanza e alla non pertinenza dell'investigazione suppletiva - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242940-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari de plano l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione senza fornire adeguata motivazione in ordine alla non pertinenza, e cioè alla non inerenza alla "notitia criminis", e alla irrilevanza, cioè alla non incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)