Sez. 5, Sentenza n. 4320 del 07/10/2008 Cc. (dep. 30/01/2009) Rv. 242940 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Inammissibilità della opposizione - Motivazione carente in ordine all'irrilevanza e alla non pertinenza dell'investigazione suppletiva - Illegittimità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari de plano l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione senza fornire adeguata motivazione in ordine alla non pertinenza, e cioè alla non inerenza alla "notitia criminis", e alla irrilevanza, cioè alla non incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)