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Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 21/11/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 226821 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Indicazione, a pena di inammissibilità, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova - Sindacato sulla rilevanza della prova sollecitata dall'opponente in sede di valutazione di ammissibilità dell'opposizione - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226821-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell'atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull'esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano "ictu oculi" irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notitia criminis" o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)