Sez. 3, Sentenza n. 24 del 10/07/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151455 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STABILIMENTI INDUSTRIALI - OBBLIGO DI POSSEDERE IMPIANTI LIMITATIVI DELLE EMISSIONI - IMPIANTI NON CONFORMI ALLE VOLUTE CARATTERISTICHE - PRESCRIZIONE DEL COMUNE DI ELIMINARE GLI INCONVENIENTI RISCONTRATI - REATO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ESTREMI - ECOLOGIA.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STABILIMENTI INDUSTRIALI - OBBLIGO DI POSSEDERE IMPIANTI LIMITATIVI DELLE EMISSIONI - IMPIANTI NON CONFORMI ALLE VOLUTE CARATTERISTICHE - PRESCRIZIONE DEL COMUNE DI ELIMINARE GLI INCONVENIENTI RISCONTRATI - REATO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ESTREMI - ECOLOGIA.*
L'art. 20 legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), pone l'Obbligo per gli stabilimenti industriali di possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere l'emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, "oltre" a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico. Quando poi, a seguito di sopralluogo, sia accertato che lo stabilimento non è in regola con tali impianti, lo stesso art. 20, al quarto comma, sanziona penalmente la inosservanza dell'Obbligo, notificato dal comune agli interessati, di eliminare entro un dato termine gli inconvenienti riscontrati. Pertanto, la fattispecie penale di inquinamento atmosferico da industrie è integrata dalla inottemperanza all'ordine del comune di eliminare, entro il termine fissato, gli inconvenienti riscontrati, che sono il contributo arrecato dalla emissione all'inquinamento, cui è connesso il pericolo per la salute pubblica. (V mass n 144596).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)