Sez. 3, Sentenza n. 8067 del 22/04/1985 Ud. (dep. 20/09/1985) Rv. 170408 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - FATTISPECIE PENALE DELLA MANCATA ELIMINAZIONE DEGLI INCONVENIENTI RISCONTRATI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLO APPORTO INQUINANTE E DEL GRADO DELL'INQUINAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - FATTISPECIE PENALE DELLA MANCATA ELIMINAZIONE DEGLI INCONVENIENTI RISCONTRATI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLO APPORTO INQUINANTE E DEL GRADO DELL'INQUINAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, la fattispecie formulata dall'art. 20 legge 13 luglio 1965, n. 615 consiste unicamente nella mancata esecuzione degli impianti e degli altri accorgimenti prescritti sulla base del semplice pericolo che le emissioni od esalazioni contribuiscano all'inquinamento atmosferico, indipendentemente da ogni accertamento sull'apporto inquinante in concreto e sul grado dell'eventuale inquinamento. (Conf mass n 169584; (Conf mass n 151455; (Conf mass n 150151; (Conf mass n 144597).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)