Sez. 3, Sentenza n. 5531 del 12/03/1985 Ud. (dep. 01/06/1985) Rv. 169584 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTENUTO PRECETTIVO DELL'ART. 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966, N. 615 - OBBLIGHI PER LE INDUSTRIE - CONDOTTA PUNIBILE.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTENUTO PRECETTIVO DELL'ART. 20 LEGGE 13 LUGLIO 1966, N. 615 - OBBLIGHI PER LE INDUSTRIE - CONDOTTA PUNIBILE.*
In tema di abbattimento di gas e di fumi provenienti da stabilimenti industriali, l'art. 20, quarto comma, legge 13 luglio 1966, n. 615 prevede l'Obbligo per le industrie di apprestare impianti e dispositivi Atti ad evitare l'inquinamento atmosferico. Sicché, una volta accertato dagli appositi organi regionali e provinciali (art. 20, commi secondo e terzo) il contributo allo inquinamento atmosferico e notificato dal comune agli interessati l'Obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati nonché il termine per provvedervi, la condotta punibile consiste unicamente, ai sensi dell'art. 20 citato, nella mancata eliminazione tempestiva degli inconvenienti indicati e le trasgressioni sono punite una volta "trascorso il termine senza che gli interessati vi abbiano provveduto". (Conf mass n 144596; (Conf mass n 144597; (Conf mass n 151455).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 com. 2 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 com. 3 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)