Sez. 3, Sentenza n. 5191 del 27/02/1990 Ud. (dep. 05/04/1990) Rv. 183967 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STABILIMENTO INDUSTRIALE - EMISSIONI INQUINANTI - REATO - ESCLUSIONE.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STABILIMENTO INDUSTRIALE - EMISSIONI INQUINANTI - REATO - ESCLUSIONE.*
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 20 della legge 615/1966 non è sufficiente la constatazione di un fenomeno di inquinamento atmosferico, ma è necessario che gli accorgimenti idonei ad eliminare l'inconveniente siano stati individuati dal comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed abbiano formato oggetto di un ordine del comune notificato all'interessato, in cui sia stato stabilito un termine per provvedere. (V mass n 173355; (V mass n 170408; (V mass n 169584; (V mass n 151455; (V mass n 144596).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)