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Sez. L, Sentenza n. 564 del 06/02/1978 (Rv. 389879 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - PROROGA LEGALE EX ART 2 DELLA LEGGE N 508 DEL 1973 - CAMPO DI APPLICABILITA - 'CONTRATTI IN CORSÒ - NOZIONE - RAPPORTI PROTRAENTISI IN VIA DI MERO FATTO - PROROGA LEGALE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389879-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - PROROGA LEGALE EX ART 2 DELLA LEGGE N 508 DEL 1973 - CAMPO DI APPLICABILITA - 'CONTRATTI IN CORSÒ - NOZIONE - RAPPORTI PROTRAENTISI IN VIA DI MERO FATTO - PROROGA LEGALE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

In materia di affitto di fondi rustici, i 'contratti in corsò alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1973 n 508, con riguardo ai quali l'art 2 della legge medesima prevede la proroga legale, sono soltanto quelli giuridicamente in atto, e non anche, pertanto, i rapporti che si protraggano in via di mero fatto, dopo la scadenza convenzionale o legale. (V 1679/77, mass n 385392; (V 1534/77, mass n 385246).*

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)