diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3757 del 09/03/2012 (Rv. 621927 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Circolari ministeriali in materia tributaria - Natura di fonti normative - Esclusione - Comportamento del contribuente conforme ad interpretazione erronea contenuta in una circolare - Art. 10 della legge n. 212 del 2000 - Applicabilità - Conseguenze - Limitazione al profilo sanzionatorio - Estensione all'adempimento dell'obbligazione tributaria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621927-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto del contribuente). (Nella specie, la circolare ribadiva la perdurante esenzione dall'assolvimento dell'imposta di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939).

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 939 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)