Sez. 5, Sentenza n. 10195 del 18/05/2016 (Rv. 639903 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Circolare ministeriale in materia tributaria - Natura di fonte normativa - Esclusione - Comportamento del contribuente conforme ad erronea indicazione di circolare - Affidamento - Limitazione ai profili sanzionatori - Estensione all'adempimento dell'obbligazione tributaria - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000. (Nella specie, alcune risoluzioni e circolari ministeriali avevano ingenerato l'erronea convinzione che l'INAIL fosse esente dalla tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, DPR 26/10/1972 num. 641 all. 1 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)