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Sez. 5, Sentenza n. 19479 del 10/09/2009 (Rv. 609770 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 - Tutela dell'affidamento del contribuente - Limiti - Esclusione di sanzioni ed interessi - Sussistenza - Incidenza sull'obbligazione tributaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609770-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

L'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, nel tutelare l'affidamento del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, limita gli effetti di tale tutela alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere in alcun modo sull'obbligazione tributaria, diversamente dall'art. 11 della medesima legge, il quale, nel disciplinare il caso in cui il contribuente si sia adeguato ad un esplicito responso dell'Amministrazione finanziaria, motivatamente espresso in esito alla particolare procedura dell'interpello, prevede la nullità degli atti impositivi che siano in contrasto con l'esito dell'interpello.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)