Sez. 2, Sentenza n. 6613 del 09/01/2014 Cc. (dep. 12/02/2014) Rv. 258540 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase successivo alla pronuncia della sentenza di condanna per pluralità di reati - Riferimento alla pena complessivamente inflitta - Necessità - Continuazione con reati giudicati con sentenza irrevocabile - Limite massimo previsto dall'art. 78 cod. pen. - Rilevanza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione. (In motivazione la Corte ha altresì affermato che nell'individuazione della pena in concreto irrogata, cui parametrare il calcolo del termine di fase, non incide l'eventuale operatività del limite massimo di aumento della pena fissato dall'art. 78 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)