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Sez. 1, Sentenza n. 4946 del 27/04/1993 (Rv. 482085 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Prescrizione | Fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati - Somme dovute a titolo di sanzione amministrativa - Riscossione - Diritto - Prescrizione - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1993-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482085-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Prescrizione

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.). Tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non puo identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981 n, 689, poiché solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)