Sez. L, Sentenza n. 5841 del 03/07/1987 (Rv. 454236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI SPETTANZA DELLA INDENNITÀ DI ALLOGGIO AI DIPENDENTI DELL'ATAN DI NAPOLI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI SPETTANZA DELLA INDENNITÀ DI ALLOGGIO AI DIPENDENTI DELL'ATAN DI NAPOLI.*
L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi aziendali, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza la quale aveva in particolare ritenuto, alla stregua dei contratti collettivi del 1932 e del 1938 nonché dell'accordo aziendale dell'a.T.A.N. Di Napoli del 21 luglio 1970, che l'indennità di alloggio, essendo correlata non alla semplice qualifica ma alle mansioni dei gestori delle casse periferiche, per il lavoro eventualmente prestato in ore notturne, non spettasse ai cassieri di prima classe nominati a seguito dell'accordo aziendale del 1970, modificativo anche del sistema di riscossione). (V 3076/85, mass n 440769; (Conf 3951/86, mass n 446777; (Conf 2128/85, mass n 440016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)