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Sez. U, Sentenza n. 3092 del 09/05/1986 (Rv. 446101 - 01)

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - QUALITÀ DI ORGANI DEL CONI - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI ATTI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE FEDERAZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446101-01

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - QUALITÀ DI ORGANI DEL CONI - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI ATTI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE FEDERAZIONI.*

Le federazioni sportive, che sorgono come soggetti privati (associazioni non riconosciute), assumono la veste di organi del CONI (comitato Olimpico nazionale italiano), e ne partecipano di conseguenza alla natura pubblicistica, solo per quelle attività in ordine alle quali gli scopi di esse federazioni vengano a coincidere con gli interessi generali perseguiti dal CONI medesimo. Tale distinzione deve essere effettuata anche con riguardo agli Atti di autorganizzazione delle federazioni, tenuto conto che, dopo la nuova disciplina introdotta dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 (il cui art. 14 attribuisce alle federazioni autonomia anche in campo organizzativo), sono qualificabili come provvedimenti amministrativi, resi nella indicata veste di organi del CONI, non tutti i suddetti Atti, ma solo quelli che siano caratterizzati dall'indicata coincidenza di scopi. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno ritenuto atto amministrativo l'art. 17 del regolamento della federazione italiana gioco calcio-associazione italiana arbitri, il quale riserva ai soggetti di sesso maschile la possibilità di iscrizione nei ruoli degli arbitri effettivi, in considerazione del fatto che la disposizione non è espressione dei soli interessi specifici della F.I.G.C., ma si inquadra nell'ambito della politica sportiva del CONI, circa la distinzione delle attività atletiche maschili da quelle femminili). (V 2725/79, mass n 399039).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, DPR 02/08/1974 num. 530 art. 2, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)