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Sez. 2, Sentenza n. 46288 del 28/06/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268360 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE | Natura - Reato proprio esclusivo o di mano propria - Soggetto attivo - Titolarità del preteso diritto - Necessità - Conseguenze in caso di concorso di persone nel reato - Indicazione.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268360-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell' art. 629 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)