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Sez. L, Sentenza n. 3376 del 06/03/2003 (Rv. 560947 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Albo provinciale - Cancellazione - Effetti - Decorrenza - Legge regione Veneto n. 67 del 1987 - Portata.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560947-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

In tema di artigianato, la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane, non avendo l'efficacia costitutiva dell'iscrizione, non ha effetto dalla data in cui sia stata materialmente disposta, ma da quella in cui sono venute meno le condizioni necessarie per l'iscrizione. Pertanto l'art. 9 comma quarto della legge regionale del Veneto 31 dicembre 1987 n. 67 deve essere interpretato, nella parte in cui dispone che la cancellazione ha effetto dalla cessazione dell'attività, nel senso che la norma ha riguardo all'ipotesi di cancellazione a domanda (giustificata dalla cessazione), fermo restando che in caso di contenzioso con l'Inps l'autorità decidente può far risalire la decorrenza degli effetti della cancellazione alla data di perdita dei requisiti per l'iscrizione, quando essa risulti dedotta e accertata.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 14 com. 4, Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 1, Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 31/12/1987 num. 67 art. 9 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)