Sez. L, Sentenza n. 7178 del 10/05/2003 (Rv. 562865 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Provvedimenti della Commissione Regionale per l'artigianato - Impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 7, sesto comma, legge n. 443 del 1985 - In genere - Potere di incidere direttamente sul provvedimento della Commissione Regionale per l'artigianato - Sussistenza.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
In tema di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, l'art. 7, sesto comma, legge n. 443 del 1985, nel prevedere la possibilità di impugnare davanti all'A.G.O. le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, attribuisce necessariamente alla stessa autorità il potere di incidere direttamente sul provvedimento della commissione regionale e non lo limita alla disapplicazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)