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Sez. L, Sentenza n. 7163 del 25/05/2001 (Rv. 547014 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Cancellazione a domanda - Successiva domanda dell'INPS di cancellazione "ex tunc" - Preclusione - Insussistenza - Presupposti.
Stato
decisa il 2001-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547014-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

In tema di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, la previsione della legge n. 443 del 1985, secondo cui le decisioni della C.P.A. sui requisiti dell'impresa artigiana hanno effetto vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali e sono impugnabili ai sensi dell'art. 7, non preclude il diritto dell'Ente o della PA di far accertare autonomamente l'insussistenza dei requisiti ogniqualvolta la decisione della C.P.A. di procedere a cancellazione con decorrenza "ex nunc" non sia stata loro notificata, con conseguente impossibilità di impugnazione alla C.P.A. nel termine di 60 giorni; in tale ipotesi, l'INPS può far valere prima innanzi agli organi locali e poi innanzi all'AGO, una richiesta di cancellazione "ex tunc" per inesistenza, radicale ed originaria, in capo all'artigiano dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge cit..

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)