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Sez. L, Sentenza n. 7821 del 22/10/1987 (Rv. 455640 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - ANTERIORE ALL'INIZIO DELL'ESPERIMENTO - CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455640-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - ANTERIORE ALL'INIZIO DELL'ESPERIMENTO - CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

La violazione del patto di prova da parte del datore di lavoro, che receda dal rapporto prima dell'inizio dell'esperimento, è fonte di responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e segg. cod. civ.; in tale ipotesi - esclusa, per l'inapplicabilità al rapporto della legge n. 604 del 1966, la possibilità della tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - il pregiudizio sofferto dal lavoratore è rappresentato dalle utilità che egli avrebbe potuto percepire per la durata del concordato periodo di prova, salva la Rilevanza, secondo i principi generali dell'art. 1227 cod. civ., dell'eventuale concorso del fatto colposo del lavoratore medesimo. (V 913/84, mass n 433107; (V 3702/83, mass n 428607; (V 3364/82, mass n 421342).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)