Sez. 3, Sentenza n. 1308 del 15/03/1989 (Rv. 462163 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DI DANNI - POSIZIONE DEBITORIA E CORRELATIVA RESPONSABILITÀ DELLA IMPRESA ASSICURATRICE DESIGNATA - INUTILE DECORSO DELLO SPATIUM DELIBERANDI DI SESSANTA GIORNI DOPO LA RICHIESTA DI INDENNIZZO - DIRITTO DEL DANNEGGIATO AL RISARCIMENTO DI UN ULTERIORE PREGIUDIZIO - SUSSISTENZA - LIMITE DEL MASSIMALE - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DI DANNI - POSIZIONE DEBITORIA E CORRELATIVA RESPONSABILITÀ DELLA IMPRESA ASSICURATRICE DESIGNATA - INUTILE DECORSO DELLO SPATIUM DELIBERANDI DI SESSANTA GIORNI DOPO LA RICHIESTA DI INDENNIZZO - DIRITTO DEL DANNEGGIATO AL RISARCIMENTO DI UN ULTERIORE PREGIUDIZIO - SUSSISTENZA - LIMITE DEL MASSIMALE - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa designata dal "fondo di garanzia per le vittime della strada" - il cui intervento, nell'ipotesi che la compagnia assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, assolve funzione sostitutiva della stessa in qualità di mandataria ex lege del fondo - ha la stessa posizione obbligatoria e correlativa responsabilità di qualsiasi altro assicuratore in bonis, ancorché il suo debito risarcitorio derivi direttamente dalla legge entro limiti predeterminati. Pertanto, ove detta impresa ritardi senza giustificazione l'adempimento della prestazione indennitaria e da tale comportamento derivi al danneggiato un ulteriore pregiudizio, è tenuta a corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno (compreso quello da svalutazione monetaria) ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., a decorrere dalla scadenza dello spatium deliberandi di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento, anche se con tale incremento venga superato il limite del massimale previsto dall'art. 21 della suddetta legge n. 990 del 1969. (V 1831/88, mass n 457785; (V 7833/87, mass n 455640; (V 5218/87, mass n 430091; (V 6376/81, mass n 417174; (Conf 6233/87, mass n 454521; (Conf 369/85, mass n 438576).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)