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Sez. 3, Sentenza n. 10994 del 14/07/2003 (Rv. 565023 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Cessazione della materia del contendere sulla domanda di merito - Pronuncia sulle spese dei vari gradi di giudizio - Necessità di rimettere la causa al giudice del rinvio - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565023-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

Nel caso in cui la materia del contendere su cui è stata pronunciata la sentenza di merito sia cessata, e la causa prosegua in cassazione solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, previa valutazione di fondatezza della originaria domanda, la Corte, se accoglie il ricorso, può pronunciare direttamente in ordine alle spese processuali, se non residuano altre questioni, non sussistono la necessità di rimettere la causa al giudice di rinvio, in base al combinato disposto degli artt. 384 e 385 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)