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Sez. 3, Sentenza n. 6404 del 30/06/1998 (Rv. 516823 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Mancata notifica dell'impugnazione ad una delle parti - Preclusione per detta parte della possibilità di proporre impugnazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516823-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

In tema di cause scindibili riunite in unico processo, la mancata notificazione dell'impugnazione proposta da una delle parti alle parti non impugnanti è improduttiva di effetti se siano già decorsi i termini per l'impugnazione al momento della decisione sull'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)