Sez. 2, Sentenza n. 1745 del 07/06/1968 (Rv. 333624 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - NOZIONE -RINUNZIA ABDICATIVA- DIFFERENZE - DICHIARAZIONE DI NON AVERE ALTRI DIRITTI DA ACCAMPARE - RINUNZIA O TRANSAZIONE - PRESUPPOSTI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL LAVORATORE - QUALIFICAZIONE E VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - NOZIONE -RINUNZIA ABDICATIVA- DIFFERENZE - DICHIARAZIONE DI NON AVERE ALTRI DIRITTI DA ACCAMPARE - RINUNZIA O TRANSAZIONE - PRESUPPOSTI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL LAVORATORE - QUALIFICAZIONE E VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Mentre per la transazione e necessario che vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e che con essa si prevenga o si estingua una lite, per la rinunzia abdicativa occorre che si intendano abbandonare diritti o ragioni determinati, o almeno oggettivamente determinabili. Perche una dichiarazione di non avere altri diritti da accampare, oltre i crediti espressamente indicati nella quietanza, abbia il piu ampio valore di rinunzia o di transazione, occorre che l'interessato precisi attraverso quali specifici elementi pretende attribuire tale carattere negoziale all'atto. L'accertamento in concreto se la dichiarazione rilasciata dal lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, contenga gli estremi della rinunzia oppure della transazione o costituisca piuttosto una mera quietanza a saldo, integra un apprezzamento di fatto insuscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, se immune da vizi logici o giuridici. (Conf. 843-67, massima n. 326968).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)