Sez. 2, Sentenza n. 843 del 03/05/1967 (Rv. 326968 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE: QUALIFICAZIONE E VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE: QUALIFICAZIONE E VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La semplice dichiarazione del prestatore d'opera di aver ricevuto una determinata somma a saldo di ogni sua spettanza, inerente al precorso rapporto di lavoro, puo, solo nel concorso di determinate particolari circostanze, assumere il valore di una transazione o di una rinuncia, con la conseguente applicabilita, in tale ipotesi, dell'art. 2113 cod.civ. ma, occorre che dagli indicati negozi abbia i necessari requisiti, e cioe che, per il contratto di transazione, vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e con essa si estingua o prevenga una lite e che, per la rinuncia in senso proprio (abdicativa), si intendano abbandonare diritti o ragioni determinate o, almeno, determinabili oggettivamente. La corrispondente valutazione negativa del giudice di merito, se congruamente motivata, integra un apprezzamento, che non puo essere Sindacato in Sede di legittimita. (Cfr. 2388-65, 2043-64, 306-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)