Sez. 3, Sentenza n. 391 del 11/02/1972 (Rv. 356287 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - INDEROGABILITA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - RIMESSIONE DELLA SOLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - INDEROGABILITA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - RIMESSIONE DELLA SOLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*
In riconoscimento della inderogabilita della Competenza funzionale attribuita dall'art 645 cod proc civ all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione quando siano state proposte domande riconvenzionali eccedenti il limite massimo della Competenza propria per valore deve trattenere la causa relativa all'opposizione e rimettere le altre cause al giudice superiore, salva la possibilita di sospendere il giudizio di opposizione in attesa della decisione sulle domande connesse. (V 807'70, mass n 346129; 211'70, mass n 345022).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)