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Sez. L, Sentenza n. 5967 del 27/05/1995 (Rv. 492519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Comportamento doloso del lavoratore consistito in false attestazioni documentali per rimborso spese non effettuate - Conseguente esiguità del danno patrimoniale arrecato ad una grande azienda - Gravità idonea a giustificare il licenziamento anziché una sanzione disciplinare conservativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Non è affetta da violazione dell'art. 2106 cod. civ. la sentenza di merito che ritenga non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento, ancorché abbastanza grave da determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa, il comportamento doloso del lavoratore consistito in false attestazioni documentali finalizzate al rimborso di spese non effettuate, quando l'esiguità del danno patrimoniale arrecato, anche in riferimento alle grandi dimensioni dell'impresa, seppure idonea a diminuire il necessario legame di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro, sia tale da non giustificare l'inflizione di una sanzione capace di privare il lavoratore dei mezzi sufficienti ad assicurare a sè ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)