Sez. 3, Sentenza n. 23625 del 20/12/2004 (Rv. 578522 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Natura dichiarativa - Conseguenze - Accertamento delle inadempienze - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Con riferimento all'azione di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456 cod. civ., la efficacia della clausola risolutiva espressa e la natura dichiarativa dell'azione, che implica il mero accertamento delle inadempienze, rendono insindacabile la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza delle stesse, ove sorretta da motivazione priva di vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)