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Sez. 3, Sentenza n. 23625 del 20/12/2004 (Rv. 578522 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Natura dichiarativa - Conseguenze - Accertamento delle inadempienze - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578522-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Con riferimento all'azione di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456 cod. civ., la efficacia della clausola risolutiva espressa e la natura dichiarativa dell'azione, che implica il mero accertamento delle inadempienze, rendono insindacabile la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza delle stesse, ove sorretta da motivazione priva di vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)