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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3584 del 07/03/2012 (Rv. 621158 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Limiti - Ritardo indotto dalla necessità di un accertamento giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di pensione sociale sostitutiva.
Stato
decisa il 2012-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621158-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)