Sez. 3, Sentenza n. 2211 del 27/06/1972 (Rv. 359502 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSA INSCINDIBILE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA CIVILE DIPENDENTE DALLA CIRCOLAZIONE - DEL CONDUCENTE E DEL PROPRIETARIO DI UN'AUTOVETTURA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSA INSCINDIBILE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA CIVILE DIPENDENTE DALLA CIRCOLAZIONE - DEL CONDUCENTE E DEL PROPRIETARIO DI UN'AUTOVETTURA.*
Il concetto di causa inscindibile in appello va riferito non solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, ma anche a quella di litisconsorzio necessario di diritto processuale, al fine di evitare la possibilita di giudicati contrastanti nei confronti di quei soggetti che sono stati parti nello stesso giudizio. Ond'รจ che l'art 331 cod proc civ, oltre che nei casi di inscindibilita, trova anche applicazione sul caso di liti fra loro dipendenti. (nella specie, e stato ritenuto in appello il litisconsorzio necessario processuale fra due cause, l'una di risarcimento dei danni verso il conducente di un autoveicolo l'altra di risarcimento danni nei confronti del proprietario dello stesso autoveicolo, perche decise in primo grado in un unico processo, benche tali cause per loro natura siano scindibili).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)