Sez. 1, Sentenza n. 19867 del 04/05/2005 Cc. (dep. 25/05/2005) Rv. 232601 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Chiamata in correità de relato effettuata dal collaboratore di giustizia - Elementi di conferma - Riscontri estrinseci individualizzanti - Necessità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza
In tema di misure cautelari personali, la chiamata di correo de relato, effettuata da un collaboratore di giustizia, può costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., solo quando è sorretta da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali, aventi valore dimostrativo non solo in ordine all'accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al soggetto colpito dalla misura restrittiva della libertà personale; infatti, l'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 11 della legge n. 63 del 2001, attuativa della legge costituzionale sul giusto processo - interpretato alla luce degli art. 3, comma primo e 27, comma secondo, Cost. che costituiscono il fondamento del sistema cautelare - impone, con il rendere applicabili le disposizioni generali sulle prove, richiamandone esplicitamente talune, tra cui l'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., l'osservanza delle regole di esclusione e di valutazione probatoria anche nella materia cautelare, equiparando nella sostanza il valore dei gravi indizi di colpevolezza a quello della prova e richiedendo che i primi possiedano il crisma della elevata probabilità o dell'elevato grado di credibilità razionale, nel quale si identifica la certezza processuale. Con la conseguenza che - alla luce della nuova disciplina di cui all'art. 273, comma primo bis succitato - i gravi indizi non sono altro che "una prova allo stato degli atti", valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 1, Costituzione art. 27 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 lett. B, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)