Sez. 5, Sentenza n. 2119 del 04/02/1997 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 207004 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Sopravvenuta detenzione per altra causa - Non risultante dagli atti - Omessa diligenza dell'imputato - Omessa comunicazione tempestiva - Omessa traduzione - Nullità del giudizio - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
È legittima la celebrazione del giudizio in contumacia di imputato detenuto per altra causa non risultante dagli atti quando la causa dell'impedimento a comparire sia imputabile alla condotta dello stesso detenuto che non abbia reso possibile la tempestiva traduzione alla sede dell'Ufficio procedente come nel caso di ritardata comunicazione dello stato di detenzione, effettuata solo all'udienza. (Nella fattispecie l'imputato, al quale era stato notificato "in stato di libertà" il decreto di citazione, veniva successivamente arrestato per altra causa e per negligenza ometteva di attivarsi tempestivamente presso l'autorità giudiziaria procedente - che non conosceva né poteva conoscere il sopravvenuto stato di detenzione - di guisa che fosse disposta la sua traduzione all'udienza fissata. Precisa in tal senso la Corte che i concetti di assoluta impossibilità, forza maggiore, etc. sono incompatibili con la mancata adozione di quel minimo di diligenza - avvisare tempestivamente l'autorità procedente - che eliminerebbe qualsiasi ostacolo alla partecipazione al giudizio dell'imputato, il quale ragionevolmente non può ignorare che l'autorità procedente non conosce il sopravvenuto stato di detenzione e quindi non disporrà la traduzione. Precisa peraltro la Corte che se lo stato di detenzione "sopravviene" a ridosso della data fissata per l'udienza, non consentendo, quindi, all'imputato di attivarsi tempestivamente per la traduzione, in tal caso la situazione potrà essere fatta presente anche all'udienza e determinerà l'obbligo del giudice di rinviare ad altra udienza alla quale l'imputato dovrà essere "tradotto").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 487, Cod. Proc. Pen. art. 178
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)