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Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 16/03/2007 (Rv. 596090 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Durata del processo - Decorrenza della prescrizione - Esclusione - Successiva declaratoria di difetto di giurisdizione - Nuova decorrenza - Estinzione del giudizio di merito sospeso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596090-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

Agli atti introduttivi del giudizio va riconosciuta efficacia permanente fino alla data in cui intervenga una sentenza, che pur risolvendo questioni processuali, come quella attinente alla giurisdizione, sia suscettibile di passare in giudicato, precludendo l'esame della stessa questione da parte di qualsiasi altro giudice, non rilevando che successivamente il giudizio di merito, trattenuto in rinvio in attesa della decisione sulla giurisdizione, sia dichiarato estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)