diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10760 del 29/09/1999 (Rv. 530315 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Estinzione del giudizio affermata in primo grado e negata in grado di appello - Successiva cassazione della sentenza di appello - Prescrizione - Efficacia interruttiva della sentenza di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530315-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

Le sentenze che, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ., non vengono travolte dalla pronuncia di estinzione del giudizio sono soltanto le sentenze non definitive (oltre che quelle sulla competenza) pronunziate prima che si perfezionasse la fattispecie estintiva. Tra queste non rientra pertanto la sentenza di appello, successivamente cassata, con la quale sia stata riformata la sentenza di estinzione pronunciata in primo grado. Ne consegue che qualora l'estinzione del processo sia affermata in primo grado, negata in grado di appello, e confermata nel giudizio di cassazione, la sentenza di appello non ha alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, la quale ricomincia a decorrere dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 2945, comma terzo, cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)