Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25179 del 08/11/2013 (Rv. 629267 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Compenso - Domanda di pagamento - Obbligazione solidale gravante su tutte le parti - Sussistenza - Specifica statuizione contenuta nella sentenza - Ininfluenza - Mancato passaggio in giudicato - Irrilevanza - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE
La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali. Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle pari anche nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato ancorché contenga un comando giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, in quanto le relative statuizioni rilevano solo nei rapporti interni tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)