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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3239 del 09/02/2018 (Rv. 647979 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Compenso del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo solidale delle parti - Riparto interno tra condebitori solidali - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647979-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti; ciò premesso, nei rapporti interni tra i condebitori, vi è solo una presunzione di eguaglianza, che fa salva la possibilità di individuare un diverso criterio di riparto delle quote dell'obbligazione solidale (Nella specie, relativa a consulenza tecnica esperita in un giudizio di divisione ereditaria, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che nei rapporti interni fra i condividenti aveva ripartito l'obbligo di pagamento del compenso in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni alla massa comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)