Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 29/05/1962 (Rv. 252069 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - CON MEZZI ANORMALI - CESSIONE DI CREDITO A GARANZIA DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO FUTURO O SORTO CONTESTUALMENTE.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - CON MEZZI ANORMALI - CESSIONE DI CREDITO A GARANZIA DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO FUTURO O SORTO CONTESTUALMENTE.*
La cessione di credito non puo ritenersi un mezzo anormale di pagamento ove non sia stipulata per estinguere un debito preesistente ma sia stata prevista a garanzia di un debito sorto contestualmente, ovvero a maggior ragione, non ancora sorto; ne rileva, in questo caso, la circostanza che la cessione sia stata prevista successivamente allo originario contratto, perche si tratta, anche in tal caso, di una garanzia che, modificando il contratto anteriormente alla sua esecuzione, e condizionandone l'esecuzione stessa, rientra nella stipulazione del contratto medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)