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Sez. L, Sentenza n. 4232 del 18/07/1979 (Rv. 400751 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400751-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - INSUSSISTENZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, che esclude le cause di cui agli artt 409 e 442 (nuovo testo) cod proc civ dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale in riferimento agli artt 3 e 24 cost in quanto, da una parte, appare razionale e giustificata l'eccezione introdotta in relazione ad alcune situazioni in vista della loro particolare natura e della peculiare connotazione di urgenza delle relative procedure; e, dall'altra, tale eccezione e diretta a favorire proprio i soggetti che agiscono per il conseguimento di determinate pretese o che si trovino in particolari personali condizioni, mentre la circostanza che in alcuni casi l'esclusione dell'applicabilita della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si possa in fatto ritorcere a danno di tali soggetti, non puo ascriversi a pretesa violazione del loro diritto di difesa. (V 1096/76, mass n 379765).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)