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Sez. L, Sentenza n. 8306 del 03/04/2007 (Rv. 596206 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Applicazione della regola delle "finestre" - Effetti sul conseguimento e sulla decorrenza della prestazione - Rilevanza - Maturazione dei requisiti entro il terzo trimestre dell'anno - Accesso al pensionamento dal primo gennaio dell'anno successivo.
Stato
decisa il 2007-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596206-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di pensione di anzianità, in applicazione della regola delle "finestre" (art. 1, comma 29, legge n.335 del 1995), in base alla quale l'apertura della "finestra" è condizione essenziale per la decorrenza della pensione di anzianità, sia a carico dell'assistenza generale obbligatoria che delle forme sostitutive, non è sufficiente il possesso dei requisiti assicurativi e contributivi prescritti (oltre che la presentazione della domanda e la cessazione dell'attività lavorativa) dovendo in aggiunta verificarsi, ai fini della decorrenza del trattamento, la condizione dell'apertura delle "finestre" per il conseguimento della prestazione, sicché, ove i requisiti si perfezionino entro il terzo trimestre dell'anno, gli interessati possono accedere al pensionamento dal primo gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)