Sez. L, Sentenza n. 10034 del 27/04/2007 (Rv. 596635 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Lavoratori autonomi - Pensione decorrente dopo l'entrata in vigore della legge n.449 del 1997, con conseguimento dei requisiti in data precedente e comunque entro l'anno 1997 - Disciplina applicabile - Regime transitorio ex art. 59, comma ottavo, legge n. 449 del 1997 - Esclusione - Fondamento - Finestra del mese di ottobre del 1998 con decorrenza dei quattro mesi di slittamento di cui al comma 6 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di pensione di anzianità, alla stregua del regime transitorio, limitato agli anni 1998-2000, introdotto dalla legge n. 449 del 1997, la disposizione contenuta nella penultima proposizione dell'art. 59, ottavo comma, della citata legge, relativa all'accesso al pensionamento dal primo aprile 1998, per coloro che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 1997, i requisiti previsti dai commi 6 e 7, riguarda solo i lavoratori dipendenti e non opera per i lavoratori autonomi per i quali, in difetto di analoga disposizione speciale, per le pensioni decorrenti dopo l'entrata in vigore della legge n.449 citata ma con il conseguimento dei requisiti in data precedente, ossia entro l'anno 1997, la finestra utile è quella del mese di ottobre del 1998 dalla quale decorrono i quattro mesi di slittamento di cui al comma 6 del citato art. 59. La mancata considerazione, ai fini delle finestre di accesso, del conseguimento dei requisiti entro l'anno 1997, si può giustificare considerando che per questi lavoratori è stato mantenuto fermo, in via transitoria, dal primo gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, il requisito anagrafico dei 57 anni di età, in luogo del più oneroso dei 58 anni previsto a regime, e di contro è stato previsto lo spostamento in avanti della data di conseguimento della pensione, non solo attraverso lo slittamento dei quattro mesi, ma anche facendo decorrere i suddetti quattro mesi dalla prima finestra utile prevista dalla legge n.449, essendo stata abolita la finestra del mese di aprile vigente alla stregua dell'art.1, comma 29 della legge n.335 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 28 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)