Sez. L, Sentenza n. 2268 del 02/02/2007 (Rv. 594693 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Disciplina ex art. 59 comma 6, legge n. 449 del 1997 - Data di conseguimento dei requisiti necessari - Irrilevanza - Data di decorrenza della pensione - Rilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di pensione di anzianità, l'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997 non fa alcun riferimento, ai fini della sua operatività, alla data di conseguimento dei requisiti necessari (età anagrafica, anzianità contributiva, data della domanda amministrativa) ma pone, come unico criterio per la sua applicazione, la data di decorrenza della prestazione, con la conseguenza che le regole previste dalla citata disposizione del 1997 si applicano, indefettibilmente, a tutte le pensioni di anzianità aventi decorrenza dal primo gennaio 1998 in poi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto alla pensione di anzianità dal primo gennaio 1998, ad un assicurato, lavoratore autonomo, in possesso di trentacinque anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1997, in relazione alla domanda amministrativa presentata nel dicembre 1997, sul presupposto dell'entrata in vigore, a tale data, del d.l.n.375 del 1997, di sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria del 1998, sospensione confermata, con la citata legge n.449, innalzando, con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal primo gennaio 1998, il requisito dell'età anagrafica e spostando in avanti i termini di accesso al pensionamento)
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 54 CORTE COST., Decreto Legge 03/11/1997 num. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)