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Sez. 3, Sentenza n. 37641 del 28/05/2015 Cc. (dep. 17/09/2015) Rv. 265179 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva negoziale - Accatastamento di terreni - Integrazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265179-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, l'accatastamento di un terreno integra una delle forme del reato di lottizzazione abusiva, e precisamente quella cd. "negoziale", così da assumere rilievo anche ai fini della permanenza del reato, solo se l'operazione è ascrivibile alla volontà dei lottizzanti, ma non anche quando la stessa costituisce adempimento imposto dall'amministrazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza del riesame che aveva individuato come "tempus commissi delicti" quello del successivo accatastamento, ordinato agli indagati dall'Agenzia del Territorio, di un fabbricato già oggetto di lottizzazione abusiva cd. "materiale").

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)