Sez. L, Sentenza n. 12647 del 13/06/2005 (Rv. 581972 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE | Clausola di regolazione del premio - Premio minimo fisso - Premio definitivo ancorato alla comunicazione di elementi variabili da parte dell'assicurato - Mancata comunicazione - Clausola richiedente sollecitazione di adempimento dall'assicuratore all'assicurato - Interpretazione della stessa - Onere dell'assicuratore - Configurabilità - Mancato assolvimento dell'onere - Conseguenze - Sospensione della garanzia - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE
Qualora in un contratto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia inserita una clausola di regolazione del premio - in virtù della quale l'assicurato è tenuto, oltre al pagamento di un premio minimo fisso da versarsi in via provvisoria ed anticipata, ad un maggior premio definitivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo ancorato ad elementi variabili da comunicarsi all'assicuratore - nell'ipotesi di mancata comunicazione, se nel contratto è prevista una clausola, in base alla quale l'assicuratore "può" fornire un ulteriore termine all'assicurato per le comunicazioni suddette, la stessa deve interpretarsi nel senso della previsione di un onere a carico dell'assicuratore finalizzato al conseguimento dell'effetto sospensivo della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901, secondo comma, cod. civ., altrimenti, se operasse immediatamente la sospensione, l'assicuratore avrebbe scarso interesse alla fissazione del termine e la clausola sarebbe sostanzialmente inefficace, in contrasto con il canone di cui all'art. 1367 cod. civ.; inoltre, in violazione del successivo art. 1370, la clausola dubbia verrebbe interpretata in favore del contraente che la predispone; ed infine, l'attribuzione ad un contraente di una facoltà arbitraria contrasterebbe con l'art. 1366, cod. civ., che prescrive l'interpretazione del contratto secondo buona fede. Conseguentemente, in caso di mancato assolvimento dell'onere, la sospensione della garanzia è esclusa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)