Sez. 2, Sentenza n. 10527 del 30/10/1990 (Rv. 469583 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE - CLAUSOLA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO INSERITA IN UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DI UN PREMIO MINIMO FISSO, IN VIA ANTICIPATA, E DI UN MAGGIOR PREMIO DEFINITIVO, ALLA SCADENZA DI CIASCUN PERIODO ASSICURATIVO - COMMISURAZIONE DEL PREMIO DEFINITIVO AD ELEMENTI VARIABILI DA COMUNICARE ALL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE DI TALI ELEMENTI - OBBLIGAZIONE ACCESSORIA - ONERE PROBATORIO DELL'ADEMPIMENTO RELATIVO - INCIDENZA SULL'ASSICURATO - OMISSIONE - SOSPENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE - CLAUSOLA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO INSERITA IN UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DI UN PREMIO MINIMO FISSO, IN VIA ANTICIPATA, E DI UN MAGGIOR PREMIO DEFINITIVO, ALLA SCADENZA DI CIASCUN PERIODO ASSICURATIVO - COMMISURAZIONE DEL PREMIO DEFINITIVO AD ELEMENTI VARIABILI DA COMUNICARE ALL'ASSICURATORE - COMUNICAZIONE DI TALI ELEMENTI - OBBLIGAZIONE ACCESSORIA - ONERE PROBATORIO DELL'ADEMPIMENTO RELATIVO - INCIDENZA SULL'ASSICURATO - OMISSIONE - SOSPENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA.*
Qualora in un contratto di Assicurazione della responsabilità civile sia inserita una clausola di regolazione del premio in virtù della quale l'assicurato è tenuto, oltre al pagamento di un premio minimo fisso da versarsi in via provvisoria ed anticipata, ad un maggior premio definitivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo alla stregua di elementi variabili da comunicarsi all'assicuratore, la suddetta comunicazione configura una obbligazione accessoria rispetto a quella di pagamento del premio. Ne consegue che l'assicurato il quale invochi la copertura assicurativa è tenuto a fornire la prova di aver adempiuto anche detta obbligazione accessoria restando soggetto, in difetto, alla sospensione della garanzia medesima ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., senza che possa rilevare il mancato Esercizio della eventuale mera facoltà che nel contratto sia stata attribuita allo assicuratore di concedere un ulteriore termine per quella comunicazione. (V 3817/85, mass n 441399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)